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Capo II - Proprietà comuni

Capo II

Proprietà comuni

Art.3 - Salvo titolo contrario, costituiscono parti comuni a tutti i con­domini, il suolo su cui sorge il fabbricato, l'ossatura di pilastri e travi in cemento armato, l'insieme delle tampognature fra i pilastri perime­trali degli edifici, la facciata, interna ed esterna, i cornicioni, le gronde e le docce e i relativi fognoli per le acque pluviali, nonché tutte le altre opere, manufatti installazioni e servizi indispensabili alla conservazio­ne ed all'uso comune.

Il diritto proporzionale di ciascun condomino sulle cose comuni è espresso in millesimi del valore attribuito all'intero edificio, in apposi­ta tabella, la quale sarà come per le altre tabelle indicate negli articoli seguenti, allegata al titolo di acquisto al n.1.

Art.4 - Sono proprietà comuni ai condomini cui appartengono gli appartamenti, i locali di portineria ed abitazioni del portiere, il portone e l'androne di ingresso al fabbricato.

La tabella n.2 indicherà i millesimi direttamente proporzionali a cia­scun condomino.

Art.5 - Sono proprietà comune ai proprietari condomini dei locali con accesso dalla scala:

a)   il vano della scala con i relativi rampanti e ripiani, gli infissi delle finestre della scala;

b)   l'impianto di ascensore con relativa cabina per i macchinari ed acces­sori. Le tabelle nn. 3 e 4 stabiliranno in millesimi i diritti proporzio­nali di ciascun condomino sulle cose indicate sub. Lett. a) e b).

 Art.6 - La rete di fognatura, le condutture di discarico delle acque bianche, luride e delle materie di rifiuto si intendono di proprietà comune di tutti i condomini cui servono, ad eccezione delle dirama­zioni di proprietà esclusiva di ciascun condomino. Le tubolature fecali verticali sono di proprietà comune di tutti i con­domini cui servono per l'intera loro altezza.