Capo II
Proprietà comuni
Art.3 - Salvo titolo contrario, costituiscono parti comuni a tutti i condomini, il suolo su cui sorge il fabbricato, l'ossatura di pilastri e travi in cemento armato, l'insieme delle tampognature fra i pilastri perimetrali degli edifici, la facciata, interna ed esterna, i cornicioni, le gronde e le docce e i relativi fognoli per le acque pluviali, nonché tutte le altre opere, manufatti installazioni e servizi indispensabili alla conservazione ed all'uso comune.
Il diritto proporzionale di ciascun condomino sulle cose comuni è espresso in millesimi del valore attribuito all'intero edificio, in apposita tabella, la quale sarà come per le altre tabelle indicate negli articoli seguenti, allegata al titolo di acquisto al n.1.
Art.4 - Sono proprietà comuni ai condomini cui appartengono gli appartamenti, i locali di portineria ed abitazioni del portiere, il portone e l'androne di ingresso al fabbricato.
La tabella n.2 indicherà i millesimi direttamente proporzionali a ciascun condomino.
Art.5 - Sono proprietà comune ai proprietari condomini dei locali con accesso dalla scala:
a) il vano della scala con i relativi rampanti e ripiani, gli infissi delle finestre della scala;
b) l'impianto di ascensore con relativa cabina per i macchinari ed accessori. Le tabelle nn. 3 e 4 stabiliranno in millesimi i diritti proporzionali di ciascun condomino sulle cose indicate sub. Lett. a) e b).
Art.6 - La rete di fognatura, le condutture di discarico delle acque bianche, luride e delle materie di rifiuto si intendono di proprietà comune di tutti i condomini cui servono, ad eccezione delle diramazioni di proprietà esclusiva di ciascun condomino. Le tubolature fecali verticali sono di proprietà comune di tutti i condomini cui servono per l'intera loro altezza.