Capo III
Norme per l'uso ed il godimento delle cose e dei servizi comuni e delle proprietà particolari
Art.7: è vietato:
1) tenere nelle abitazioni e negli spazi condominiali materiale infiammabile;
2) tenere animali, che possono causare molestia al vicinato o la cui presenza contrasti comunque con le disposizioni dei competenti uffici di igiene;
3) stendere fuori dalla porta di ingresso zerbini di tipo, forma o colore diversi da quello del modello unico che verrà adottato per tutto il condominio;
4) gettare immondizie, acqua o qualsiasi altro oggetto da finestre o terrazzi;
5) tenere vasi di fiori sopra il passamano del parapetto del balcone;
6) depositare rifiuti fuori dalle porte degli appartamenti e comunque al di fuori degli appositi contenitori dislocati in prossimità del fabbricato;
7) applicare tende esterne, diverse per tipo, forma e colore dal modello che verrà adottato per tutto il condominio;
8) tenere negli appartamenti riunioni moleste e rumorose. Potranno in ogni modo essere adoperati apparecchi e strumenti musicali soltanto se l'entità dei suoni di questi sia regolato in modo da non dover arrecare disturbo ai vicini;
9) recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura e segnatamente dalle 23 alle ore 8 e dalle 14 alle ore 16;
10) fare in genere alcuna cosa in dispregio alle vigenti leggi o che comunque possa arrecare danno o disturbo a terzi, e più precisamente:
11) sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, le scale e tutti gli altri luoghi di uso comune;
12) sciorinare la biancheria ai balconi ed alle finestre stendini; è consentita la battitura dei tappeti, biancheria ed altro dalle ore 8 alle ore 11;
13) esporre qualsiasi targa, insegna, scritta, disegno, slogan, sulle facciate, sui terrazzi, nei vani delle finestre nonché sui vetri delle finestre stesse;
14) intraprendere qualsiasi opera esterna che modifichi la composizione architettonica ed i relativi dettagli. In caso di rifacimento, le facciate, i terrazzi, i serramenti esterni ed ogni alta opera non menzionata, dovranno essere mantenuti del tipo e del colore originario;
15) installare antenne radio e televisive singole di qualsiasi specie, sia in parti comuni, sia sui terrazzi, davanzali e simili, di immettere cavi di collegamento a dette antenne.
Art.8: Ciascun condomino è tenuto:
a) a far eseguire con sollecitudine le riparazioni dei danni che eventualmente si verifichino nell'interno dei locali di sua proprietà, e che
possano comunque portare nocumento alle persone ed alle cose di proprietà comune o dei terzi;
b) provvedere nel più breve tempo possibile, alle riparazioni a proprie spese dei guasti e dei danneggiamenti derivanti alle cose comuni da fatto o da colpa propria. Ogni condomino ha inoltre la facoltà di segnalare all'amministrazione del condominio le eventuali deficienze riguardanti i servizi e l'uso delle cose comuni.
Art.9: Se a qualsiasi titolo si proceda a frazionamento di un appartamento o di una porzione di appartamento, gli interessati devono stabilire di esibire all'amministrazione del condominio copia autentica del relativo atto di trasferimento e procedere, di accordo con la medesima, alla divisione dei millesimi attribuiti a detto appartamento.
Art.10: I condomini possono eseguire all'interno dei locali di loro proprietà, lavori ed impianti che rendano confortevole l'uso dei locali stessi, sempre che le innovazioni non compromettano la statica dell'edificio e non ne alterino il decoro architettonico.
È vietato impiantare nuovi bagni o w.c.; è vietato impiantare nuovi bagni o w.c. fuori dalla sede destinata a bagno o w.c.
È vietato poggiare fuori dalle facciate esterne tiraggi di focolai, forni, ecc.
È vietato sulle terrazze antistanti gli appartamenti dell'ultimo piano eseguire costruzioni stabili e provvisorie.
Le piante da fiori dovranno essere situate in modo da non danneggiare le terrazze e non turbare l'estetica.
È vietato la destinazione gli alloggi e i locali dell'edificio ad uso:
- esercizio di affittacamere; - pensioni; - alberghi; - agenzie di pegno;
- agenzie di collocamento; - asili di ricovero; - sedi di partiti politici;
- sedi sindacali; - officine meccaniche; - sanatori;
- cliniche; - case di maternità o pensioni per gestanti;
- gabinetti di analisi; - gabinetti di cura; - ambulatori;
nonché qualsiasi altro uso contrario al carattere della casa ed al senso di moralità e serenità dei condomini.
Art.11: L'uso dell'ascensore è regolato con le norme che saranno stabilite dall'amministratore del condominio.
L'uso degli spanditoi è riservato ai proprietari delle abitazioni secondo le norme che saranno stabilite dall'amministratore.