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Capo III - Norme per l'uso ed il godimento delle cose e dei servizi comuni e delle proprietà particolari

Capo III

Norme per l'uso ed il godimento delle cose e dei servizi comuni e delle proprietà particolari

Art.7: è vietato:

1) tenere nelle abitazioni e negli spazi condominiali materiale infiam­mabile;

2) tenere animali, che possono causare molestia al vicinato o la cui pre­senza contrasti comunque con le disposizioni dei competenti uffici di igiene;

3)  stendere fuori dalla porta di ingresso zerbini di tipo, forma o colore diversi da quello del modello unico che verrà adottato per tutto il condominio;

4) gettare immondizie, acqua o qualsiasi altro oggetto da finestre o terrazzi;

5) tenere vasi di fiori sopra il passamano del parapetto del balcone;

6) depositare rifiuti fuori dalle porte degli appartamenti e comunque al di fuori degli appositi contenitori dislocati in prossimità del fabbricato;

7) applicare tende esterne, diverse per tipo, forma e colore dal model­lo che verrà adottato per tutto il condominio;

8) tenere negli appartamenti riunioni moleste e rumorose. Potranno in ogni modo essere adoperati apparecchi e strumenti musicali soltan­to se l'entità dei suoni di questi sia regolato in modo da non dover arrecare disturbo ai vicini;

9) recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura e segnata­mente dalle 23 alle ore 8 e dalle 14 alle ore 16;

10)  fare in genere alcuna cosa in dispregio alle vigenti leggi o che comunque possa arrecare danno o disturbo a terzi, e più precisamente:

11) sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche tem­poraneamente, le scale e tutti gli altri luoghi di uso comune;

12) sciorinare la biancheria ai balconi ed alle finestre stendini; è con­sentita la battitura dei tappeti, biancheria ed altro dalle ore 8 alle ore 11;

13) esporre qualsiasi targa, insegna, scritta, disegno, slogan, sulle fac­ciate, sui terrazzi, nei vani delle finestre nonché sui vetri delle finestre stesse;

14) intraprendere qualsiasi opera esterna che modifichi la composizio­ne architettonica ed i relativi dettagli. In caso di rifacimento, le facciate, i terrazzi, i serramenti esterni ed ogni alta opera non men­zionata, dovranno essere mantenuti del tipo e del colore origina­rio;

15) installare antenne radio e televisive singole di qualsiasi specie, sia in parti comuni, sia sui terrazzi, davanzali e simili, di immettere cavi di collegamento a dette antenne.

Art.8: Ciascun condomino è tenuto:

a) a far eseguire con sollecitudine le riparazioni dei danni che eventualmente si verifichino nell'interno dei locali di sua proprietà, e che
possano comunque portare nocumento alle persone ed alle cose di proprietà comune o dei terzi;

b) provvedere nel più breve tempo possibile, alle riparazioni a proprie spese dei guasti e dei danneggiamenti derivanti alle cose comuni da fatto o da colpa propria. Ogni condomino ha inoltre la facoltà di segnalare all'amministrazione del condominio le eventuali deficienze riguardanti i servizi e l'uso delle cose comuni. 

Art.9: Se a qualsiasi titolo si proceda a frazionamento di un apparta­mento o di una porzione di appartamento, gli interessati devono stabi­lire di esibire all'amministrazione del condominio copia autentica del relativo atto di trasferimento e procedere, di accordo con la medesima, alla divisione dei millesimi attribuiti a detto appartamento. 

Art.10: I condomini possono eseguire all'interno dei locali di loro proprietà, lavori ed impianti che rendano confortevole l'uso dei locali stessi, sempre che le innovazioni non compromettano la statica dell'e­dificio e non ne alterino il decoro architettonico.

È vietato impiantare nuovi bagni o w.c.; è vietato impiantare nuovi bagni o w.c. fuori dalla sede destinata a bagno o w.c.

È vietato poggiare fuori dalle facciate esterne tiraggi di focolai, forni, ecc.

È vietato sulle terrazze antistanti gli appartamenti dell'ultimo piano eseguire costruzioni stabili e provvisorie.

Le piante da fiori dovranno essere situate in modo da non danneg­giare le terrazze e non turbare l'estetica. 

È vietato la destinazione gli alloggi e i locali dell'edificio ad uso:

-  esercizio di affittacamere; -  pensioni; -  alberghi; -  agenzie di pegno;

-  agenzie di collocamento; -  asili di ricovero; -  sedi di partiti politici;

-  sedi sindacali; -  officine meccaniche; -  sanatori;

-  cliniche; -  case di maternità o pensioni per gestanti;

-  gabinetti di analisi; -  gabinetti di cura; -  ambulatori;

 nonché qualsiasi altro uso contrario al carattere della casa ed al senso di moralità e serenità dei condomini.

Art.11: L'uso dell'ascensore è regolato con le norme che saranno sta­bilite dall'amministratore del condominio. 

L'uso degli spanditoi è riservato ai proprietari delle abitazioni secondo le norme che saranno stabilite dall'amministratore.