Capo IV
Organi del condominio
Art.12 - Gli organi di amministrazione e di rappresentanza del condominio sono:
a) l'amministrazione; consiglio di amministrazione e amministratore;
b) l'assemblea dei condomini.
Art.13 - L'amministratore oltre che ai poteri ed alle attribuzioni di cui agli artt. 1130 e 1131 ha l'obbligo di provvedere:
a) all'assicurazione del fabbricato contro i rischi di incendio, di fulmini, l'esplosione del gas o altri apparecchi a pressione o a vapore, i danni delle acque, gli accidenti causati dall'elettricità e responsabilità civile verso i terzi;
b) alla compilazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno per custodia, nettezza, illuminazione dell'edificio, nonché alla manutenzione ordinaria delle cose comuni ed in generale a quanto è necessario per la conservazione del fabbricato;
c) alla compilazione delle spese predette.
Art.14 - Per la realizzazione del suo mandato è conferita all'amministratore la facoltà di ispezionare in qualunque tempo i locali di proprietà comune, in particolare gli impianti dell'acqua, le condutture di scolo e la rete della fognatura, allo scopo di accertare lo stato degli impianti di proprietà comune e per provvedere ai lavori necessari nell'interesse di tutti i condomini.
Art.15 - Ogni condomino è tenuto a fornire all'amministrazione i mezzi necessari per sostenere le spese di ordinaria amministrazione.
Art.16 - Ogni condomino è tenuto a versare all'amministratore le somme che questi richiede in via anticipata, per l'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea e di quelli urgenti e indifferibili. Gli importi che l'amministratore a tale titolo può richiedere ai condomini non possono in alcun modo superare complessivamente i due terzi dell'importo della spesa preventivata.
Art.17 - L'amministratore deve tenere una contabilità dalla quale risultino gli introiti e le spese, nonché la posizione individuale di ogni singolo condomino. Deve, inoltre, tenere raccolti tutti i documenti relativi alla gestione del condominio con speciale riguardo ai libri contabili, alla corrispondenza ed ai documenti giustificativi delle spese fatte e del libro dei verbali dell'assemblea.
Art.18 - Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la gestione dell'amministrazione condominiale e l'amministratore compie il resoconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i 30 giorni successivi.
L'amministratore fa, in base alle risultanze del rendiconto approvato, il riparto delle spese tra i condomini, per ognuno dei quali compila un conto individuale.
Detto conto dovrà essere trasmesso agli interessati entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione del rendiconto e il saldo di esso dovrà essere regolato entro 15 giorni dal suo invio.
Sui ritardati pagamenti è dovuta una indennità di mora pari agli interessi legali.
L'amministratore compila annualmente un preventivo delle spese occorrenti, e redige il relativo progetto di ripartizione che sottopone all'esame dell'assemblea.
Art.19 - A titolo di compenso l'amministratore conteggerà a proprio favore un assegno mensile che viene stabilito dall'assemblea e che è ripartito in conformità del successivo art. 31.
Art.20 - In caso di vendita o comunque di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà gli aventi causa, sono tenuti in solido con il dante causa, a rispondere degli eventuali debiti di quest'ultimo verso l'amministrazione del condominio.