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Capo V - Assemblea

Capo V

Assemblea

 Art.21 - L'assemblea dei condomini, quando è legalmente costituita, rappresenta l'intera comunione. Essa ha lo scopo di discutere e delibe­rare su questioni di interesse comune e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, ovvero, al presente regolamento sono obbliga­torie anche per gli assenti o i dissenzienti, salvo sempre il diritto di opposizione di questi in sede giudiziaria, a termini di legge.

 Art.22 - L'assemblea viene convocata dall'amministrazione in ordi­naria una volta l'anno per la presentazione e per l'approvazione del preventivo e del rendimento e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'amministratore ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da un numero di condomini che rappresenti almeno 1/5 del valore del­l'edificio.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro i 30 giorni suc­cessivi al 31 dicembre di ogni anno.

 Art.23 - La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo raccomandata A.R. ovvero, con invito diretto controfirmato dai condo­mini.

 Art.24 - I singoli proprietari possono farsi rappresentare da un'altra persona con semplice delega, restando convenuto che tale delega com­porta la relativa ratifica dell'operato del delegato. 

Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivisa a più persone queste hanno diritto ad un sol rappresentante sia in assem­blea, che di fronte a tutto il condominio. 

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano esercita un diritto di voto per gli affari relativi all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre il proprietario lo esercita quando si tratta di deliberare in merito ad innovazioni, rico­struzioni, ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio.

Art.25 - Di tutte le deliberazioni prese dall'assemblea deve essere redatto verbale da scriversi entro tre giorni sull'apposito libro dei ver­bali.

 Art.26 - Qualora l'assemblea andasse deserta anche in seconda convo­cazione (che deve essere comunque convocata entro il decimo giorno dalla prima), gli assenti senza giustificato motivo sono assoggettati ad un'ammenda nella misura che è presuntivamente fissata dall'assemblea.