Capo V Assemblea
Art.21 - L'assemblea dei condomini, quando è legalmente costituita, rappresenta l'intera comunione. Essa ha lo scopo di discutere e deliberare su questioni di interesse comune e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, ovvero, al presente regolamento sono obbligatorie anche per gli assenti o i dissenzienti, salvo sempre il diritto di opposizione di questi in sede giudiziaria, a termini di legge.
Art.22 - L'assemblea viene convocata dall'amministrazione in ordinaria una volta l'anno per la presentazione e per l'approvazione del preventivo e del rendimento e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'amministratore ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da un numero di condomini che rappresenti almeno 1/5 del valore dell'edificio.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro i 30 giorni successivi al 31 dicembre di ogni anno.
Art.23 - La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo raccomandata A.R. ovvero, con invito diretto controfirmato dai condomini.
Art.24 - I singoli proprietari possono farsi rappresentare da un'altra persona con semplice delega, restando convenuto che tale delega comporta la relativa ratifica dell'operato del delegato.
Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivisa a più persone queste hanno diritto ad un sol rappresentante sia in assemblea, che di fronte a tutto il condominio.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano esercita un diritto di voto per gli affari relativi all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre il proprietario lo esercita quando si tratta di deliberare in merito ad innovazioni, ricostruzioni, ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio.
Art.25 - Di tutte le deliberazioni prese dall'assemblea deve essere redatto verbale da scriversi entro tre giorni sull'apposito libro dei verbali.
Art.26 - Qualora l'assemblea andasse deserta anche in seconda convocazione (che deve essere comunque convocata entro il decimo giorno dalla prima), gli assenti senza giustificato motivo sono assoggettati ad un'ammenda nella misura che è presuntivamente fissata dall'assemblea.