Capo VI Ripartizione delle spese
Art.27 -
Le spese di rinnovazione, di riparazione, o di innovazioni dirette alla conservazione, al miglioramento o all'uso più comodo delle cose comuni menzionate nei precedenti artt. 3,4,5,6, sono ripartite come segue:
a) le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, nonché quelle per l'assicurazione contro i rischi e gli incendi, caduta di fulmine, responsabilità civile, canone dell'acquedotto, ed ogni altra, cui per legge deve contribuire ogni proprietario, sono ripartite tra i condomini in proporzione ai valori millesimali dei piani o porzione di espressi nella tabella n. 1 allegata al titolo;
b) le spese per manutenzione e riparazione delle cose comuni elencate nell'art.4, quella per la retribuzione, contributi vari ed assicurazioni del portiere, spese per nolo e manutenzione dell'impianto citofonico nonché quel la per l'illuminazione di androni, altri cortili, sono sostenute dai condomini elencati nella tabella n.1 in proporzione ai millesimi nella stessa tabella elencati;
c) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale e quelle per l'eventuale ricostruzione sia totale che parziale dele stesse, nonché quelle della loro illuminazione sono ripartite tra i condomini di ciascuna scala proporzionalmente ai millesimi di cui alla tabella n.2 redatta a norma dell'art.1124 c.c.;
d) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori per il loro esercizio sono ripartite in base alla tabella n.3 allegata al titolo. È dovuto all'assemblea il regolamento dei rapporti con gli utenti degli ascensori circa le modalità del pagamento;
e) le spese di manutenzione, riparazione o ricostruzione dei fognoli o tubolature di scarico di materie luride e fecali, di cui all'art. 6, sono ripartite tra i condomini proprietari dei locali i cui discarichi si immettono nelle predette tubolature e fognoli, in ragione dell'uso che ciascuno ne fa e quindi del numero per immisioni ogni imbocco delle tubolature principali e nei fognoli;
f) le spese di manutenzione, riparazione o ricostruzione delle fognature promiscue (di raccolta e scarico delle acque pluviali e fecali) sono ripartite per un terzo fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi della tabella n.1 e per due terzi fra i condomini i cui locali abbiano apparecchi sanitari che immettono nelle tubolature e fognoli in ragione del numero delle immissioni.
Art.28 - Le spese di manutenzione e ricostruzione di ciascun solaio di copertura dell'ultimo piano e dei solai ricoprenti locali sottostanti alle terrazze sono, per metà a carico di tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi di cui alla tabella n. 1, e per l'altra metà a carico del proprietario dei locali sottostanti alle terrazze. La ripartizione delle spese per la manutenzione o riparazione delle terrazze (masso, impermeabilizzazione, pavimentazione) è fatta a norma dell'art.1126 del codice civile vigente.
Art.29 - Le spese di manutenzione, riparazione e verniciatura degli infissi dei locali di proprietà individuale sono a carico di ogni singolo condomino. I relativi lavori però sono decisi ed eseguiti di accordo tra tutti i condomini, per modo di ottenere l'uniformità nell'esecuzione dell'opera.
Art.30 - Le spese non previste in questo capo sono ripartite a norma di legge, fra i condomini in misura proporzionale alla quota dei millesimi cui alle tabelle nn.1, 2, 3 e 4, secondo la natura delle spese stesse e secondo che interessino tutti i condomini o determinati gruppi di essi.
Art.31 - Le spese di cui all'art. 3 comprese quelle per la prestazione dell'amministratore e quelle per l'esercizio dell'amministrazione vanno per i 3/3 a carico di tutti i condomini nelle proporzioni stabilite nella rispettiva tabella n.1.
Art.31.bis - gli assegnatari i cui alloggi sono compresi in edifici costituiti in condomini, sono tenuti al pagamento sia delle quote afferenti le quote dei servizi comuni nonché quelle di manutenzione ordinaria di cui alla carta dei servizi e sia al pagamenti del 50% del compenso dell'amministratore.
L'amministratore nella ipotesi di morosità nel pagamento delle quote afferenti i servizi comuni è legittimato ad interrompere l'erogazione degli stessi servizi; l'Amministratore è tenuto, in caso di morosità di cui sopra, ad agire in via giudiziale fino alla fase di esecuzione prima nei confronti dell'assegnatario e solo in esito negativo rivolgersi all'ente proprietario.