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Capo VII - Perimento totale o parziale dell'edificio

Capo VII

Perimento totale o parziale dell'edificio 

Art.32 - In caso di sinistro, l'amministratore cura le pratiche necessa­rie presso la compagnia di assicurazione per la liquidazione dei danni subiti dall'edificio e l'esazione delle indennità liquidate. Con tale indennità l'amministratore provvede al ripristino delle parti comuni attribuendo l'eventuale rimanenza a quelli tra i condomini che hanno subito danno a causa del sinistro.

 Art.33 - Qualora per incendio o per qualsiasi altra causa, l'edificio fosse stato completamente distrutto e reso in condizione da renderne impossibile il godimento senza la sua ricostruzione, l'assemblea dei condomini decide se si deve procedere alla riedificazione del fabbrica­to oppure alla vendita del suolo e del materiale di risulta.

 Art.34 - Nel caso in cui si addivenisse alla vendita, il ricavo è riparti­to fra tutti i condomini in misura proporzionale ai millesimi di cui alla tabella n. 1.