Trascorsi 10 anni dalla registrazione dell’atto di acquisto dell’alloggio e comunque alla fine del pagamento rateale, l’Azienda provvede a valutare la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e con disposizione direttoriale assume le determinazioni che vengono comunicate all’interessato (Articolo 1 comma 25 LEGGE 560/93). Se l’alloggio è stato acquistato in base alla legge 08/08/1997 n.513, affinché l’Azienda rinunci ad esercitare tale diritto, l’interessato deve versare una somma pari al 10% + IVA al 20% del valore catastale dell’alloggio.