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Titolo II - Responsabilità del procedimento

TITOLO II - Responsabile del procedimento

Art. 4

La Carta dei Servizi determina per ciascun tipo di procedimento l'uf­ficio competente alla relativa istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale, salvo che non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, e il termine finale dello stesso.

Art. 5

Il funzionario responsabile di ciascun servizio, quale responsabile del procedimento designato dalla Carta dei Servizi, provvede ad asse­gnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria o di ogni adempimento inerente il singolo procedimento  tenuto conto, comunque, della dotazione organica e del carico di lavoro di ogni singolo ufficio facente parte dell'unità.

Art. 6

Il responsabile del procedimento:

a)  valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provve­dimento;

b)  accerta d'ufficio i fatti, dispone il compimento degli atti istrutto­ri ed ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito espleta­mento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifiche previste dalla legge o dal regolamento; 

d)  adotta, ove ne abbia la competenza a norma delle leggi, dello sta­tuto o del regolamento, il provvedimento finale; in caso contrario propone al Dirigente del proprio settore, al Direttore, al Presidente o al Consiglio di Amministrazione lo schema di provvedimento conclusivo entro i termini di cui al precedente articolo 2.

Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.