TITOLO II - Responsabile del procedimento
Art. 4
La Carta dei Servizi determina per ciascun tipo di procedimento l'ufficio competente alla relativa istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale, salvo che non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, e il termine finale dello stesso.
Art. 5
Il funzionario responsabile di ciascun servizio, quale responsabile del procedimento designato dalla Carta dei Servizi, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria o di ogni adempimento inerente il singolo procedimento tenuto conto, comunque, della dotazione organica e del carico di lavoro di ogni singolo ufficio facente parte dell'unità.
Art. 6
Il responsabile del procedimento:
a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, dispone il compimento degli atti istruttori ed ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito espletamento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifiche previste dalla legge o dal regolamento;
d) adotta, ove ne abbia la competenza a norma delle leggi, dello statuto o del regolamento, il provvedimento finale; in caso contrario propone al Dirigente del proprio settore, al Direttore, al Presidente o al Consiglio di Amministrazione lo schema di provvedimento conclusivo entro i termini di cui al precedente articolo 2.
Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.