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Titolo III - Contraddittorio e partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO III - Contraddittorio e partecipazione al procedimento amministrativo 

Art. 7

L'inizio del procedimento è comunicato con le modalità previste dal successivo articolo 8 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedi­mento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge deb­bono intervenirvi e sempre che non sussistano ragioni ostative deri­vanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso.

Art. 8

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'av­vio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione devono essere indicati:

a)  l'amministrazione procedente;

b)  l'oggetto del procedimento promosso;

c)   l'unità organizzativa responsabile ed, in particolare, il nomina­tivo del responsabile dell'istruttoria;

d)  le modalità di visione degli atti nel corso del procedimento;

e)  il diritto di presentare documenti e istanze scritte.

Nell'ipotesi in cui a causa del numero dei destinatari la comunica­zione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il dirigente provvede a rendere noti gli elementi di cui al secondo comma mediante avviso o manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio del o dei Comuni di competenza e/o con altri adeguati sistemi infor­mativi.

Art. 9 

I soggetti di cui al precedente art.7 hanno diritto: 

a)  di prendere visione degli atti del procedimento;

b)  di presentare memorie scritte e documenti che l'unità organiz­zativa responsabile ed il dirigente hanno l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c)  di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di garantire l'esercizio dei dirit­ti di cui al presente articolo in tempi congrui. In particolare:

a) la visione degli atti del procedimento avviene a seguito di semplice richiesta motivata scritta dal soggetto legittimato indirizzata all'unità operativa responsabile, nelle ore d'ufficio;

b) deve essere data comunicazione di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte dell'unità operativa responsabile, con preavviso di almeno due giorni feriali salvo casi di particolare urgenza.

Art.10 

Al fine di snellire ed accelerare il procedimento amministrativo, in accoglimento di

osservazioni e proposte presentate ai sensi del prece­dente articolo 9, il Dirigente del settore, previ eventuali incontri anche con i controinteressati, può concludere con l'interessato, fermi restan­do i diritti dei terzi, accordi di componimento bonario

attraverso i quali si determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale,

ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

In tal caso il Dirigente provvederà a comunicare al Direttore il con­tenuto del suddetto accordo.

Il Direttore potrà con proprio provvedimento motivato entro 10 gg. dalla suddetta

comunicazione, sospendere l'esecuzione dell'accordo, rimettendo gli atti allo stesso

Dirigente per la sua rinnovazione secon­do quanto specificamente indicato.

In caso di adozione di provvedimenti a carattere negativo, ai sensi e nei limiti di cui all'art.10 Legge 241/'90, il responsabile del procedi­mento comunica le ragioni ostative all'accoglimento della domanda all'interessato il quale, a sua volta, ha dieci giorni di tempo dal ricevi­mento delle stesse per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. Nel successivo termine di giorni dieci il responsabile del procedimento adotta il provvedimento che, in caso di perdurante carattere negativo, dovrà contenere nella motivazione le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese dall'interessato.

La comunicazione delle ragioni ostative interrompe il decorso del termine per l'adozione del provvedimento, il quale riprenderà a decor­rere dalla scadenza del termine concesso per le eventuali osservazioni nel rispetto, in ogni caso, dei termini complessivi previsti per ciascun procedimento. 

Art. 11 

Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applica­no nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti di amministrazione generali, di pianificazione, di  programmazione e di bilancio, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.  

Art. 12 

Quando l'ATER deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, il dirigente competente al rilascio del provvedimento o il Direttore indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o fun­zionari dagli stessi delegati ed i responsabili dei servizi competenti, a norma dei rispettivi ordinamenti, ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indica­re l'oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinata­rio almeno entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convoca­zione.

I termini, le modalità di partecipazione, ed il valore attribuito agli atti e ai comportamenti delle amministrazioni invitate sono stabiliti dall'art. 14, 14-bis, 14-ter, 14 quater della legge 241/90 e successive modifiche. 

Art. 13 

L'ATER può concludere con altre amministrazioni pubbliche accor­di, nel rispetto delle norme statutarie, per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente. 

Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili le dispo­sizioni di cui all'articolo 10. 

E' depositato, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il registro delle opere pubbliche redatto a cura del settore Tecnico-Manutenzione. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri ed i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, modalità di finanziamento dell'opera, non­ché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica. 

E' altresì depositato presso l'U.R.P. l'elenco degli incarichi profes­sionali assegnati. 

Le informazioni di cui ai precedenti commi sono messe a disposi­zione di ogni cittadino. 

Art. 14 

Qualora l'ATER abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi se non sono resi entro il termine fissato in sede di richiesta. 

Art. 15 

Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa o per la particolare complessità della materia, l'acquisizione di valutazioni tecniche e/o giuridiche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rap­presentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente, nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richie­ste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche e/o giuridiche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnico-giuridi­che equipollenti.

Qualora l'organo o ente adito abbia rappresentato all'amministra­zione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie, si procede con le modalità dell'art. 16, 4 comma della legge 241/90 e successi­ve modifiche.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per valuta­zioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, e della salute del cittadino.