TITOLO IV - Accesso ai documenti amministrativi Art. 16 Per ottemperare anche a finalità di trasparenza e di accesso agli atti di questa amministrazione, di altre pubbliche amministrazioni o di altri soggetti pubblici e attivato il servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). Tale servizio, a soli fini informativi cura la pubblicità e la raccolta di tutti i provvedimenti dell'ATER e degli altri soggetti pubblici che vorranno aderirvi, nonché l'informazione e la pubblicità su tutta l'attività dell'ente. Cura, altresì, i rapporti con i responsabili dei procedimenti per l'accesso agli atti di loro competenza. Riceve i reclami, che provvederà ad inoltrare immediatamente ai responsabili, che dovranno nel termine di tre giorni fornire notizie all'U.R.P. L'U.R.P. informerà tempestivamente l'interessato, anche telefonicamente o con mezzi informatici, dell'esito del proprio reclamo. Art. 17 Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale di essa, ogni cittadino e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, comprese le OO.SS. rappresentative, ha diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo1, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. L'accesso è consentito, salvo quanto previsto dall'art. 19, nei confronti di tutti gli atti dell'Ente, anche interni o di diritto privato e correlati comunque all'attività amministrativa. L'accesso è consentito anche per motivi di studio e di ricerche. L'accesso dovrà comunque garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 675/'96. Art. 18 Il responsabile del procedimento è responsabile dell'accesso agli atti da esso formati o detenuti, delle informazioni e dei necessari aggiornamenti da fornire all'U R.P. Art. 19 Salvo restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti. Per tali atti l'accesso sarà consentito solo ad intervenuta adozione approvazione da parte dell'organo competente. Non è consentito l'accesso a tutti quegli atti che, investendo la sfera privata dei soggetti persone fisiche - giuridiche (condizioni di salute, economiche, appartenenza a partiti, sindacati, associazioni), possono violarne la riservatezza. L'accesso, in tali ipotesi, a persone diverse dall'interessato è consentito solo nei casi previsti dalla legge, per la tutela giuridica degli istanti, o per fini di istituto, nel caso si tratti di enti pubblici. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti che per legge o per regolamento sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale o l'appartenenza ad associazioni. Il Direttore ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti, con provvedimento motivato, fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o per salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'Amministrazione. Art. 20 L'accesso agli atti avviene di norma presso l'U.R.P. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. L'accesso è consentito a seguito di richiesta, con l'indicazione dei documenti dei quali si richiede l'accesso. L'accesso di norma avviene senza formalità e con immediatezza. Nel caso ciò non possa avvenire per la tipologia della richiesta l'accesso avverrà non oltre 30 giorni dalla richiesta. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ove previsto. ll bollo sarà dovuto ove si richieda il rilascio del documento in forma autentica. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti dall'articolo 19 del presente regolamento e negli altri casi tassativamente previsti da specifiche disposizioni di legge e debbono essere motivati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato. Salve le disposizioni del comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, contro il rifiuto all'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso al T.A.R. ed anche in opposizione al responsabile del procedimento. Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative del presente regolamento e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere rese pubbliche integralmente mediante messa a disposizione presso l'U.R.P. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.