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Titolo IV - Accesso ai documenti amministrativi

TITOLO IV - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 16

Per ottemperare anche a finalità di trasparenza e di accesso agli atti di questa amministrazione, di altre pubbliche amministrazioni o di altri soggetti pubblici e attivato il servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

Tale servizio, a soli fini informativi cura la pubblicità e la raccolta di tutti i provvedimenti dell'ATER e degli altri soggetti pubblici che vorranno aderirvi, nonché l'informazione e la pubblicità su tutta l'atti­vità dell'ente. 

Cura, altresì, i rapporti con i responsabili dei procedimenti per l'ac­cesso agli atti di loro competenza. 

Riceve i reclami, che provvederà ad inoltrare immediatamente ai responsabili, che dovranno nel termine di tre giorni fornire notizie all'U.R.P.

L'U.R.P. informerà tempestivamente l'interessato, anche telefonica­mente o con mezzi informatici, dell'esito del proprio reclamo.

Art. 17

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale di essa, ogni cittadino e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamen­te rilevanti, comprese le OO.SS. rappresentative, ha diritto di acces­so agli atti, ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo1, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

L'accesso è consentito, salvo quanto previsto dall'art. 19, nei con­fronti di tutti gli atti dell'Ente, anche interni o di diritto privato e cor­relati comunque all'attività amministrativa. L'accesso è consentito anche per motivi di studio e di ricerche.

L'accesso dovrà comunque garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 675/'96.

Art. 18  

Il responsabile del procedimento è responsabile dell'accesso agli atti da esso formati o detenuti, delle informazioni e dei necessari aggior­namenti da fornire all'U R.P. 

Art. 19

Salvo restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'acces­so ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti. Per tali atti l'accesso sarà consentito solo ad intervenuta adozione approvazione da parte dell'organo competente.

Non è consentito l'accesso a tutti quegli atti che, investendo la sfera privata dei soggetti persone fisiche - giuridiche (condizioni di salute, economiche, appartenenza a partiti, sindacati, associazioni), possono violarne la riservatezza.

L'accesso, in tali ipotesi, a persone diverse dall'interessato è con­sentito solo nei casi previsti dalla legge, per la tutela giuridica degli istanti, o per fini di istituto, nel caso si tratti di enti pubblici.

Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti che per legge o per regolamento sono tenuti a rendere pubblica la propria situa­zione patrimoniale o l'appartenenza ad associazioni.

Il Direttore ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti, con provvedimento motivato, fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azio­ne amministrativa o per salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'Amministrazione.

Art. 20 

L'accesso agli atti avviene di norma presso l'U.R.P.

Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

L'accesso è consentito a seguito di richiesta, con l'indicazione dei documenti dei quali si richiede l'accesso.

L'accesso di norma avviene senza formalità e con immediatez­za.

Nel caso ciò non possa avvenire per la tipologia della richiesta l'accesso avverrà non oltre 30 giorni dalla richiesta.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordi­nato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ove previsto. ll bollo sarà dovuto ove si richieda il rilascio del documento in forma autentica.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti dall'articolo 19 del presente regolamento e negli altri casi tassativamente previsti da specifiche disposizioni di legge e debbono essere motivati.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consen­tito l'accesso, questo si intende rifiutato.

Salve le disposizioni del comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, contro il rifiuto all'accesso ai documenti ammi­nistrativi è ammesso ricorso al T.A.R. ed anche in opposizione al responsabile del procedimento. 

Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpreta­zione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazio­ne di esse, nonché tutte le disposizioni attuative del presente regolamento e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere rese pubbliche integralmente   mediante messa a disposizione presso l'U.R.P.

Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.