TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie Art. 21 Qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'ufficio protocollo dell'ATER e tenuto a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti. Tutti i dipendenti dell'ATER addetti a servizi che importino diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato a sanzione. Art. 22 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive eventuali modifiche ad integrazioni del D.P.R. 27-6-1992 n. 352 ed i relativi provvedimenti di attuazioni. Art. 23 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione della Carta dei Servizi di cui costituisce parte integrante.